Whistleblower

La Legge n. 190/2012 (cosiddetta “Legge Anticorruzione”) ha introdotto nell’ordinamento italiano una norma specifica (art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla L. n. 179/2017) finalizzata a tutelare il dipendente pubblico che segnala condotte illecite all’interno dell’ambiente di lavoro e a favorire così l’emersione di fattispecie di illecito. Tale strumento è noto come “Whistleblowing” ed è finalizzato all’emersione dei casi di corruzione e maladministration all’interno della pubblica amministrazione.

La normativa di riferimento è il D.Lgs. n. 24/2023, emanato in attuazione della direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea.

CHI PUÒ SEGNALARE

Possono presentare segnalazioni attraverso il canale interno le seguenti categorie di soggetti:

*        i dipendenti dell’amministrazione;
*        i lavoratori autonomi i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l’amministrazione;
*        i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
*        i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso l’amministrazione che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
*        i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l’amministrazione;
*        i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’amministrazione;
*        gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l’amministrazione.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione e allo scioglimento del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico.

COSA SI PUÒ SEGNALARE

Possono essere oggetto di segnalazione eventuali violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione (in particolare si fa riferimento all’elenco di cui all’art. 2, c, 1 lett. a) del D.Lgs. 24/2023 , nonché agli illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE in determinati settori specificamente individuati).

Più specificamente, con riguardo al contesto dell’Amministrazione sono da intendersi come tali:

*        fatti corruttivi o illeciti che comprendono l’abuso di poteri per ottenere vantaggi privati, il cattivo funzionamento e/o l’inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno, favoritismi, comportamenti che contrastano con la cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità dell’amministrazione.
*        fatti che comprendono anche sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.
*        condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
*        illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
*        atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
*        atti od omissioni riguardanti il mercato interno.

N.B.: Non possono costituire oggetto di segnalazione doglianze di carattere personale o rivendicazioni.

COSA DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE

È importante che la segnalazione contenga gli elementi utili ad effettuare le verifiche necessarie per valutare la fondatezza dei fatti segnalati.

La segnalazione deve contenere almeno:

*        I dati del segnalante (sono trattati tutelando la riservatezza);
*        Il luogo (struttura) e periodo, anche indicativo, in cui si è verificato il fatto;
*        la chiara descrizione del fatto.

Inoltre, la segnalazione deve contenere ogni altra informazione conosciuta o documento che possa confermare la fondatezza dei fatti segnalati.

Non è necessario che il segnalante (whistleblower) sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati o dell’autore, è sufficiente che ritenga altamente probabile che si sia verificato il fatto. In ogni caso, non sono considerate giuridicamente le segnalazioni fondate sui meri sospetti o voci. Le notizie devono essere state acquisite all’interno del contesto lavorativo.

CANALE INTERNO

Le segnalazioni potranno essere effettuate secondo le modalità previste dal D. Lgs. 24/2023 tramite apposita piattaforma messa a disposizione dall’Ateneo: https://whistleblowing.uniroma2.it/

Tale canale garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Esso, infatti, prevede una netta separazione tra i dati personali del segnalante e il contenuto della segnalazione. Il soggetto deputato a gestire la segnalazione è il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) di Ateneo che potrà vedere il contenuto della segnalazione, ma non anche i dati personali del segnalante.

Il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione consente poi al segnalante di “dialogare” con il RPCT in modo anonimo e spersonalizzato, nonché di monitorare lo stato della segnalazione.
I dati personali del segnalante, del segnalato e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in qualità di Titolare autonomo e in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Reg. EU  679/2016 (“GDPR”) e di cui al D.lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), così come modificato dal D.lgs. 101/2018.
In particolare, gli interessati possono consultare l’informativa denominata “Informativa per il whistleblower e per gli altri soggetti coinvolti” reperibile all’indirizzo web di Ateneo http://utov.it/s/privacy.