Informazioni ambientali

  • Le informazioni ambientali non rientrano tra le attività istituzionali  dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Tuttavia, l’Ateneo, in linea con la propria visione e missione a favore dello sviluppo sostenibile, si impegna ad alimentare un circolo virtuoso che coniughi i principi della sostenibilità economica, sociale, ambientale ed istituzionale con la creazione di valore a beneficio degli stakeholder.
  • Le informazioni sono fornite nel Rapporto di sostenibilità, ad integrazione e completamento della Relazione sulla Gestione e dell’ulteriore documentazione di Bilancio unico d’Ateneo e nella misura necessaria ad assicurare la comprensione delle attività universitarie, del loro andamento, dei loro risultati e dell’impatto prodotto da “Tor Vergata”. La rendicontazione copre temi di natura sociale, ambientale, attinenti al personale d’Ateneo, al rispetto delle diversità e dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione.
  • L’Ateneo ha scelto di qualificare volontariamente il Rapporto di sostenibilità come “Dichiarazione individuale non finanziaria” ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016, assoggettando il documento al controllo di cui all’art. 3 comma 10 del decreto da parte di un soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti.
  • Le tematiche più strettamente legate all’impatto ambientale dell’Ateneo sono riportate nel Rapporto di sostenibilità, pubblicato annualmente a partire dal 2017, alle pagine di seguito indicate:

Riferimenti normativi:

  • art.40, c.2 d.lgs.n. 33/2013:
    “2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».”
  • articolo 2, c. 1, lettera b), d.lgs.n. n. 195 del 2005:
    “b) «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;”